CURA ITALIA

Avvisi

ECCO COSA PREVEDE IL DECRETO “CURA ITALIA”

AIUTI LAVORATORI DIPENDENTI – LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

 

Congedo parentale extra di 15 giorni al 50% della retribuzione

1. retroattivi dal 5 marzo 2020;
2. per assistere i figli a casa in conseguenza sospensione scuole di ogni ordine e grado;
3. durata 15 giorni continuativi o frazionati e alternativamente tra i due genitori;
4. per figli di età non superiore ai 12 anni (o qualunque età con disabilità l.104/92);
5. indennità pari al 50 per cento della retribuzione;
6. non per lavoratori in forza in CIGO, FSBA, FIS, CIGS, CIGD o percettori NASPI, dis coll, ecc.;
7. per figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni aspettativa non retribuita/contribuita;
8. in alternativa bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (solo questo anche a autonomi non iscritti all’INPS–co. 8bis)

La condizione è che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.

Voucher baby sitter da 600 euro (ma senza congedo parentale)

Invece di richiedere il congedo parentale, i genitori lavoratori dipendenti che hanno figli al di sotto dei 12 anni di età potranno ottenere il bonus baby-sitter. In questo caso, a disposizione vi sono 600€ erogati tramite il libretto famiglia.

Tale cifra sale a 1.000 euro per i bambini che hanno meno di 12 anni, figli del personale sanitario, medici, infermieri, esperti di laboratorio in servizio.

Stop ai mutui casa

Per 9 mesi l’ammissione al fondo di solidarietà per i mutui prima casa (importo non superiore a 250.000 euro) per la sospensione
del pagamento delle rate, è estesa ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che registrino un calo di fatturato superiore al 33% nel trimestre da febbraio 2020 paragonato all’ultimo trimestre 2019. Non necessario la presentazione dell’ISEE.
Necessario decreto del MEF per disciplinare le misure attuative

Quarantena equiparata alla malattia

Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a Covid-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono stabilite dal decreto le modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.

Indennità di 600 euro 

Ai lavoratori autonomi e partite Iva e ai cococo iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo, non tassata.

Un bonus dello stesso importo viene assegnato anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali, ad artigiani e commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, agli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e a favore degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro.
I 600 euro spettano anche ai lavoratori dello spettacolo, se sono iscritti al relativo fondo pensione, hanno almeno 30 contributi giornalieri versati e redditi inferiori a 50mila euro. 

I bonus non sono cumulabili e non vanno a chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Fondo per il reddito di ultima istanza

Con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini, dai geometri agli agenti di commercio gli ingegneri passando per avvocati e giornalisti.

La disposizione riguarda coloro che “hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro” a causa del coronavirus.

A marzo premio 100 euro a chi lavora in sede

Per dipendenti pubblici e privati con reddito sotto 40 mila euro è previsto un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020. Andrà ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro.

Il premio spetta a chi guadagni non più di 40 mila euro l’anno ed è esentasse. Viene rapportato ai giorni di lavoro in sede e viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

Permessi ex legge 104: 12 giorni in più in 2 mesi

Chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 12 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi. I permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni tra marzo e aprile.

Richiesta NASPI e DIS-COLL

Ampliamento da 68 a 128 giorni dei termini per richiedere NASPI e DIS-COLL in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel 2020.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

STOP TASSE

Fisco, stop a tasse e Iva fino a 31 maggio

Con il Decreto Cura Italia del 16 marzo 2020 tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo vengono sospesi per tutti i contribuenti e rinviati a venerdì 20 marzo.

Tuttavia per imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi le scadenze alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, i contributi previdenziali e Inail sono rinviate al 31 maggio.

Il decreto Cura Italia prevede il rinvio al 30 giugno di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che ricadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (es. dichiarazione annuale Iva). Non vengono rinviate le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato come quelle degli oneri detraibili in scadenza il 31 marzo.

Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi saranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 2020.

Stop alla ritenuta d’acconto per professionisti

professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi inferiori a 400.000 nel periodo di imposta precedente, non devono applicare la ritenuta di acconto sulle fatture di marzo e aprile. Verseranno in un’unica soluzione entro fine maggio oppure in cinque rate sempre a partire da maggio.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.  Gli adempimenti e i pagamenti  saranno effettuati  dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

AIUTI ALLE IMPRESE

Misure a sostegno finanziario delle PMI

  1. Crediti a revoca o autoliquidanti anteriori al 23.2.2020 non possono essere revocati fino al 30.9.2020
  1. Prestiti non rateali scadenti prima del 30.9.2020 sono prorogati sino a tale data
  1. Sospensione dei finanziamenti fino al 30.09.2020, i canoni oggetto di tale sospensione devono essere dilazionati dal 30.09.2020 senza ulteriori aggravi per entrambe le parti
  1. Sospensione non attuabile per i crediti deteriorati
  2. Garanzia di una apposita sezione speciale del Fondo del 33% degli importi oggetto di sospensione

Sospensione fino a 12 mesi dei finanziamenti agevolati

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI

Attivate per 9 mesi le seguenti misure:
• Gratuità per la concessione della garanzia
• Concessione di garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro
• Concessione di garanzia per operazioni di rinegoziazione del debito
• Elevata la percentuale di copertura all’80% per la garanzia e al 90% per la riassicurazione con importo massimo di 1,5 milioni di euro
• In caso di sospensione del pagamento delle rate per affidamenti in essere da parte delle banche e intermediari finanziari viene allungato anche la durata della copertura da parte del Fondo Centrale
• L’ammissibilità delle operazioni al fondo viene calcolata sulla base di valutazione economico finanziaria e non «andamentale». Escluse imprese con sofferenze o inadempienze probabili
• Per operazioni di portafoglio relative ad imprese danneggiate dall’emergenza la quota della trance junior coperta dal fondo può essere elevata al 50%
• Ammessi a garanzia nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo massimo di 3.000 euro erogati in favore di autonomi e liberi professionisti danneggiati dall’epidemia. Operazioni gratuite e senza valutazione.
• Sono prorogati i termini di tre mesi per gli adempimenti amministrativi relativi al Fondo Centrale
• Viene prevista una garanzia gratuita dell’80% in favore degli enti di microcredito per operazioni fino ai 40.000 euro
• Viene demandato al MEF con il MISE l’approvazione di nuove misure per il rilascio di finanziamenti e garanzie fino al 90% in favore di banche e intermediari finanziari

CONTENIMENTO COSTI DELLA GARANZIA
I contributi annui versati da parte dei confidi e tutte le altre somme corrisposte tranne che a titolo di sanzione, versati all’Organismo per la tenuta dell’albo dei confidi previsto dall’art 112bis del TUB, sono deducibili dai contributi dovuti per l’adesione ad un Confidi interconsortile.

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Viene concessa la Garanzia dello Stato fino all’80% per finanziamenti per liquidità erogati da Cassa Depositi e Prestiti anche sotto forma di garanzie di prima perdita erogate in favore di banche ed altri istituti che esercitano attività di concessione di credito, nei confronti di imprese che abbiano subito una riduzione del fatturato derivante dall’emergenza epidemiologica e che non possano accedere ai benefici del Fondo Centrale.
Necessario decreto di concerto tra MISE e MEF per definire le modalità e le condizioni.

Negozi e botteghe: credito imposta 60% su affitto

Credito d’imposta al 60% del canone di affitto di marzo per gli esercenti di attività d’impresa di negozi e botteghe (CATEGORIA C/1) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contrasto al Covid-19.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Cassa integrazione per tutti i lavoratori (fino a 9 settimane)

La cassa integrazione, in sostanza parte dello stipendio pagato dallo Stato a chi lavora per un’azienda che si ferma, viene resa «universale», e cioè utilizzabile anche dalle imprese con meno di 5 dipendenti.

La copertura verrà garantita anche a chi, non viene coperto dalla cassa integrazione, come i lavoratori agricoli e gli stagionali, a partire da quelli del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori dello spettacolo, e chi ha un contratto a tempo determinato. La Cig per tutti arriverà fino a 9 settimane. Escluso il lavoro domestico.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Procedure di accesso per CIG in deroga
Il datore di lavoro può presentare l’istanza di CIG in deroga dando atto dell’informativa e della condivisone con le organizzazioni sindacali e nello specifico le organizzazioni sindacali regionali, territoriali, di categoria o alle RSU/RSA e attestando l’esistenza del pregiudizio alla attività dell’impresa e per gli stessi lavoratori di cui sopra, che giustifichi il ricorso alla Cig in deroga.
La domanda di concessione del trattamento viene inoltrata a cura del legale rappresentante dell’azienda alla Regione Campania – Direzione Generale dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, esclusivamente utilizzando l’apposita procedura informatica resa disponibile, secondo termini e modalità di cui all’Avviso che sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione.
I trattamenti sono concessi dalla Regione, che provvede ad istruire le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, con decreto da trasmettere all’INPS in modalità telematica – per il tramite del SIP “Sistema informativo percettori” – entro quarantotto ore dall’adozione.
Unitamente al decreto di concessione viene trasmessa una lista dei beneficiari – comunicati e certificati dai datori richiedenti – all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. La concessione del trattamento avviene con pagamento diretto da parte dell’INPS

Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo” (crollo ordini, chiusura di un reparto per casi di contagio eccetera).

 

TESTO DECRETO

Confartigianato Napoli

segreteria@confartigianatona.it

WHATSAPP: 3510020894

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