Ti aiutiamo ad accedere alle misure del decreto “Cura Italia” – (Art.56)
Come è noto, il decreto legge n. 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) ha previsto, all’articolo 56, la possibilità, per le imprese, in relazione allo stato di emergenza straordinaria e di grave turbamento dell’economia, di avvalersi, previa comunicazione, in relazione alle proprie esposizioni debitorie verso i soggetti finanziatori, delle seguenti misure:
a) divieto di revoca per aperture di credito e prestiti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data di entrata in vigore del DL, degli importi accordati, sia nell’importo ce nella durata a tutto il 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, della proroga dei contratti senza formalità e alle
medesime condizioni di stipula;
c) per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, sospensione del piano di ammortamento fino al 30 settembre e possibilità di dilazionale il piano di restituzione senza oneri e formalità, con facoltà dell’impresa di richiedere la sospensione della sola quota in conto capitale.
L’esercizio delle facoltà di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è consentito previa presentazione di autocertificazione redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con cui l’impresa dichiara di aver subito temporanee carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Abbiamo previsto un servizio di assistenza per accedere alle misure previste dal decreto “Cura Italia”.
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